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Art. 1 La Sezione A.R.I. di Padova è costituita in conformità all’art. 50 dello Statuto A.R.I. Nazionale. Art. 2 Fanno parte della Sezione i Soci effettivi A.R.I., gli Juniores (come da art. 7 dello Statuto A.R.I.), gli aderenti all’A.R.I. Radio club che abbiano optato per l’appartenenza alla stessa chiedendone l’iscrizione. Art. 3 La qualità di Socio di Sezione cessa nei seguenti casi : a) qualora cessi la qualità di socio A.R.I. b) qualora si iscriva ad altra Sezione c) in caso di radiazione come previsto dallo Statuto. Art. 4 I Soci effettivi A.R.I. appartenenti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto : a) a prendere parte alle votazioni sia in Assemblea che per referendum nelle elezioni delle cariche sociali b) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo c) a ricevere le pubblicazioni di Sezione d) al servizio di QSL e) ad utilizzare il materiale e le apparecchiature radioelettriche di proprietà della Sezione secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo f) a frequentare la Sezione e a prendere parte alle attività della stessa. I Soci Juniores e gli aderenti all’A.R.I. Radio Club hanno gli stessi diritti di cui sopra eccetto quelli di cui alla lettera a) possono inoltre eleggere un loro rappresentante senza diritto a voto. Art. 5 Il patrimonio della Sezione è costituito : a) dai mobili di arredo della Sezione b) dalla biblioteca c) dal materiale e apparecchiature radioelettriche di Sezione d) dalle donazioni, lasciti e versamenti volontari e/o straordinari fatti da Soci o da terzi. Art. 6 Sono Organi della Sezione : a) l’Assemblea dei Soci effettivi b) il Consiglio Direttivo c) i Revisori dei Conti. Art. 7 Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all’anno tra il mese di Dicembre ed il mese di Marzo dell’anno successivo. L’Assemblea Straordinaria si terrà tutte le volte che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla e/o quando un terzo dei Soci effettivi iscritti ne faccia motivata richiesta con predisposto Ordine del Giorno.
Art. 8 La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata per iscritto a cura del Presidente ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e ne farà fede la data di spedizione. Tale comunicazione potrà essere effettuata con altri mezzi a quei soci che ne facessero esplicita richiesta scritta. Il consiglio avrà la facoltà di rifiutare la richiesta a suo insindacabile giudizio.
Art. 9 All’Assemblea Ordinaria vanno sottoposti : a) la relazione del C. D. sulla attività svolta e sui programmi per l’attività dell’anno successivo qualora permanga in carica b) la relazione dei Revisori dei Conti c) il rendiconto di esercizio mediante bilancio consuntivo e bilancio preventivo per l’annata successiva d) varie ed eventuali L’Assemblea Ordinaria procede, quando le cariche siano scadute a norma del Regolamento del Comitato Regionale Veneto, alla nomina dei due Rappresentanti di Sezione in seno allo stesso. L’elezione avverrà per scrutinio segreto e deve essere posta all’Ordine del Giorno dell’Assemblea. Non vi è incompatibilità tra le cariche di Rappresentante del Comitato Regionale Veneto e quella di Consigliere. Art. 10 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è composto di 7 (sette) membri rieleggibili. I Consiglieri eleggono il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. I Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e sono 3 (tre) membri rieleggibili. Alle riunioni del C.D. assistono, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, i rappresentanti di Sezione in seno al C.R.V. ed i Soci che vengono convocati dallo stesso C. D. in considerazione di particolari incarichi ad essi affidati e quelli che ne facciano richiesta. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente. Art. 11 Per il rinnovo del C. D. e dei Revisori dei Conti, il Consiglio uscente indirà le elezioni mediante avviso che verrà inviato con gli stessi mezzi della convocazione dell'assemblea ordinaria (art. 8) con un anticipo di 30 (trenta) giorni a ciascun Socio effettivo in regola con il versamento della quota risultante dai tabulati della Segreteria A.R.I.. L’avviso indicherà il giorno e l’orario in cui presso la sede di Sezione dovranno essere effettuate le votazioni nonché l’ora in cui inizieranno le operazioni di spoglio delle schede. L’elenco degli eleggibili e quelle delle candidature presentate dai Soci sia per le cariche di Consigliere che per quelle di Revisore sarà a disposizione presso la segreteria di sezione e il seggio elettorale. Le candidature devono essere presentate al C. D. 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per le elezioni. Potranno essere candidati ed eletti i Soci di Sezione in regola con il versamento della quota associativa e con un’anzianità di Socio della Sezione di almeno 2 (due) anni continuativi. Le candidature dovranno essere specifiche per le cariche di Consigliere o Revisore. Art. 12 Le votazioni avranno luogo dalle ore 9 (nove) alle ore 18 (diciotto) del giorno indicato. La Commissione di Seggio sarà composta dal Presidente e da 2 (due) scrutatori eletti dall’Assemblea. Prima della consegna della scheda, regolarmente vidimata verrà accertata l’identità dell’elettore e annotato il nominativo in apposito elenco. Alle ore 18 (diciotto) il Presidente di seggio aprirà l’urna e dopo l’opportuno controllo del numero delle schede e di quello dei votanti, procederà allo spoglio avvalendosi degli altri membri della Commissione come scrutatori. Tutti i soci sono ammessi ad assistere alle operazioni di spoglio. Verrà redatto verbale con il risultato completo delle votazioni e sottoscritto dai membri della Commissione. Art. 13 Qualora per qualsiasi motivo non possa costituirsi un nuovo Consiglio Direttivo, quello uscente ne informerà il C.R.V. per la nomina di un Commissario temporaneo scelto tra i Soci della Sezione affinché rinnovi le elezioni entro 90 (novanta) giorni dalla nomina stessa. In caso di vacanza fino ad un massimo di 3 (tre) Consiglieri durante il triennio, subentreranno quei Soci aventi diritto cooptati dal C.D. In caso di parità di voto decide il Presidente. I nuovi eletti resteranno in carica fino allo scadere del triennio. I Consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per più di tre riunioni di Consiglio consecutive, saranno considerati dimissionari. Qualora le cariche vacanti siano superiori ai 3 (tre), entro 90 (novanta) giorni verranno indette nuove elezioni. Art. 14 Il Segretario, sotto la vigilanza di un Consigliere con compiti di cassiere, compilerà il registro di cassa e custodirà la documentazione di spesa. I fondi occorrenti per la ordinaria gestione verranno depositati presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. I prelevamenti verranno effettuati a firma del Presidente o di un Consigliere delegato dal C. D. Art. 15 Ai Revisori dei Conti spetta il controllo generale della amministrazione economica della Sezione ed essi hanno diritto a prendere visione in qualsiasi momento del registro di cassa e della documentazione delle spese. Art. 16 Le cariche sezionali sono gratuite. Sono ammessi rimborsi di spese debitamente documentate autorizzate dal C. D. Art. 17 Il C. D. nel determinare le modalità d’uso della biblioteca e degli altri beni sezionali nominerà allo scopo un manager incaricato. Art. 18 Il Presidente ha a tutti gli effetti e con tutte le facoltà inerenti la rappresentanza della Sezione. In caso di impossibilità verrà sostituto dal Vice Presidente. Art. 19 Possono essere ammessi a frequentare la Sezione aspiranti Soci, simpatizzanti e quanti si interessino ad attività radiantistiche parallele. Art. 20 Copia dello Statuto A.R.I., del Regolamento di attuazione dello stesso, del Regolamento del C.R.V. e del presente Regolamento devono essere tenute a disposizione in Sede per la loro visione da parte dei Soci. Art. 21 Il presente Regolamento viene approvato da parte dell’Assemblea a maggioranza dei due terzi in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione e copia dello stesso viene rimessa, a cura del C. D. alla Segreteria Centrale A.R.I. e a quella del Comitato Regionale Veneto. Art. 22 Il C.D. provvede alla nomina di un collegio di tre probi viri scelti, possibilmente, fra i soci anziani della sezione che non ricoprano alcuna altra carica sociale. Tale collegio resterà in carica fino allo scadere del mandato del C.D. e verrà incaricato di tentare la soluzione in via conciliativa di eventuali controversie fra soci o fra soci e la sezione. I probi viri, sentite preventivamente le parti, le convocheranno in riunione per giungere a una conciliazione e daranno quindi comunicazione al C.D. dell'esito della conciliazione stessa. L'eventuale esito positivo sarà vincolante per le parti, in caso contrario il parere del collegio dei probi viri non sarà vincolante. Nel caso non si riuscisse a giungere ad una soluzione positiva della controversia, il C.D. avrà la facoltà di procedere con i mezzi che riterrà più opportuni anche ai sensi degli art. 12 e 13 dello statuto nazionale dell'A.R.I. Art. 23 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono il regolamento A.R.I. Nazionale e le leggi italiane in vigore. Padova, 10 Marzo 2006 |